ASSEMIGRA
Associazione Servizi Sociali Migranti
Per combattere ogni tipo
di violenza morale, materiale, politica,sociale, giudiziale e del lavoro
Art. 1) Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata ASSEM
Art. 2) Sede Legale
L’associazione ASSEM ha sede in Bologna, Via Stoppato 13
Art. 3) Durata
L’associazione ha durata fino al 31/12/2070. Gli esercizi dell’associazione
si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4) Sedi esterne / Filiali
L’associazione potrà aprire altre sedi operative sia in
Italia che all’estero. Ogni sede operativa si dovrà attenere
sia al presente statuto che alle delibere degli organi dell’Associazione
stessa. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata
ad un responsabile nominato dal consiglio direttivo o dal Segretario
generale e con la qualifica di socio ordinario.
Il Responsabile può essere scelto anche trai non associati.
L’incarico di responsabile della sede operativa potrà essere
anche a titolo gratuito.
Art. 5) Oggetto / Scopo
L’Associazione ha carattere tutelare e culturale; è apolitica
e aconfessionale e senza scopo di lucro.
L’associazione ha per oggetto:
- Tutela ed assistenza, sotto ogni forma possibile, per la persona,
imprese, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, forme associative,
con o senza scopo di lucro, e privati cittadini per quanto concerne
rapporti con Tribunali, avvocati, istituzioni, enti o privati e/o organizzazioni
operanti nel settore della giustizia, del commercio e tutela dei consumatori
e loro problematiche con sede in Italia o all’estero;
- Organizzazione di convegni, meeting, congressi e corsi atti alla
diffusione del corretto rapporto diritti-doveri tra utente e operatori
della giustizia o struttura similare con qualunque mezzo idoneo allo
scopo;
Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione
potrà inoltre:
- costituire fondi di assistenza e/o garanzia;
- partecipare a organismi con potere decisionale di Enti, Organismi
a tutela del diritto e altre strutture affini che tutelino il cittadino:
- partecipare in attività di coordinamento con varie associazioni
di categoria;
- realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli
associati
Art. 6) Obbligazioni e Responsabilità
L’associazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente
delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio
Direttivo
Art. 7) Soci
Possono essere iscritti all’associazione tutti coloro che ne
presentino richiesta scritta intestata al Consiglio Direttivo. Le domande
di adesione debbono essere presentate presso la sede legale o presso
una delle sedi operative (filiali).
L’ammissione è ad assoluta discrezione del consiglio direttivo
I soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori e onorari
Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, al momento dell’iscrizione
devono redigere obbligatoriamente il Modulo di Domanda con la relativa
dichiarazione sulla Legge della Privacy. Devono, inoltre, dichiarare
sempre se appartengono ad altre organizzazioni e gli eventuali incarichi
ricoperti
La qualifica di socio non è trasferibile
7/a) Socio fondatore: colui che ha partecipato alla
costituzione dell’Associazione;
7/b) Socio ordinario: colui che partecipa attivamente alla vita
dell’Associazione,
con diritto di voto in assemblea, ed eventuale responsabile di
filiale;
7/c) Socio sostenitore: colui che condivide l’attività e
lo scopo dell’Associazione, partecipa attivamente alla vita stessa,
usufruisce degli eventuali servizi, consulenze, convenzioni e quant’altro
messo a disposizione dell’Associazione per i suoi Associati
7/d) Socio onorario: colui che viene chiamato a far parte dell’Associazione
per particolari meriti riconosciuti e deliberati dal Consiglio
Direttivo
Art. 8) Diritti dei Soci
I Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, hanno diritto
di:
a) Partecipare all’Assemblea dei Soci nei modi indicati
nello Statuto;
b) Eleggere il Consiglio direttivo, il Presidente ed il Vice-Presidente,
rivestire cariche sociali secondo quanto disposto dallo Statuto;
c) Partecipare alle attività dell’Associazione
d) Ricevere le eventuali Pubblicazioni emesse dall’Associazione;
e) Avvalersi delle eventuali convenzioni effettuate dall’Associazione;
f) Avvalersi dei vari Consulenti messi a disposizione dell’Associazione
g) Partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione
nel quadro delle proprie attività
Art. 9) Doveri dei Soci
Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:
a) All’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni
degli organi dell’Associazione;
b) Ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano
l’Associazione;
c) All’osservanza dei principi di educazione civica ed etica
morale e comportamentale;
d) Al puntuale versamento delle quote associative e contributi
straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite
ogni anno dal consiglio direttivo. L’iscritto, non in regola
con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti,
decade automaticamente da qualsiasi incarico, anche elettivo, fermo
restando l’obbligo del pagamento della quota associativa relativa
all’anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza.
L’adesione all’associazione è annuale (1 gennaio – 31
dicembre)
e) Tutti i Soci hanno il dovere di osservare e rispettare le disposizioni
dello Statuto;
f) I Soci ordinari e gli eventuali Responsabili di Filiale hanno
il dovere di far rispettare e osservare le disposizioni dello Statuto
nella loro zona di rispetto. Nell’eventualità che venissero
a conoscenza di anomalie o irregolarità, sono tenuti a informare
immediatamente la sede dell’Associazione, direttamente il Consiglio
Direttivo. Lo stesso, se riterrà opportuno, prenderà i
giusti provvedimenti
g) I Soci ordinari e/o i Responsabili di Filiale hanno il dovere
di ricevere e/o segnalare eventuali convenzioni, servizi, consulenze
e/o quant’altro possa essere utile allo svolgimento dell’oggetto
dell’Associazione nella loro zona di rispetto;
h) Il mancato pagamento delle quote d’iscrizione e/o il rinnovo
della stessa sospende immediatamente tutti i privilegi, consulenze,
diritti e quant’altro è riservato ai soci;
i) La quota associativa non è trasferibile per atto trai vivi
e non è rivalutabile
Art. 10) Cessazione della qualifica di Socia
La qualifica di Socio ed i relativi diritti possono decadere
nei seguenti casi:
a) Dimissioni
b) Morosità
c) Radiazione
Il Socio che non intendesse più far parte dell’Associazione
deve presentare formale richiesta scritta, per recesso, al Consiglio
Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’Anno in corso della
presentazione, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine
dell’anno cioè entro il 30 settembre
La cessazione della qualifica di Socio, nel caso previsto
dalla lettera c), si verifica nel caso di Soci che, per aver
gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto,
rendessero incompatibile la loro permanenza nell’Associazione.
La cessazione della qualifica di Socio, nei casi previsti
dalle lettere b) e c) viene deliberata
Direttamente dal Consiglio direttivo, su richiesta esplicita
del Presidente
Il Socio, di cui sia stata comunque definita la cessazione
della qualifica, non ha diritto di rimborso né totale né parziale
delle quote versate.
Art. 11) Patrimonio
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
a) Quote annuali degli associati;
b) Contributi straordinari deliberati dall’assemblea, dal
consiglio direttivo o volontari;
c) Beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;
d) Donazioni, lasciti, liberalità, contributi e/o sovvenzioni
pubbliche e private;
e) Introiti diversi derivanti dalle proprie eventuali attività.
Prima del 31 gennaio di ogni anno, il consiglio direttivo stabilisce
l’ammontare delle quote di associazione per l’anno
in corso.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale
residuo sarà devoluto:
a) Ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’associazione
stessa;
b) Ad associazioni di ricerca medica;
c) Famiglie disagiate, senzatetto o senza reddito, barboni
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano
le disposizioni del codice civile
Art.12) ORGANI STATUTARI E RELATIVE CARICHE
Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 13) Assemblea degli Associati (Generale)
-
a) L’Assemblea è costituita da
tutti i Soci
b) Hanno diritto all’intervento all’Assemblea tutti
i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto
c) In particolare tutti gli Associati hanno diritto di voto nelle
Assemblee convocate per la modificazione dello Statuto o per la
nomina degli organi direttivi
d) All’Associato spetta un singolo voto da esprimere direttamente
o personalmente o mediante delega ad un altro associato. Ciascuno
non può rappresentare più di uno associato.
e) L’Assemblea dei Soci è sovrana; le deliberazioni
a norma degli articoli che seguono sono efficaci nei confronti
di tutti gli Associati
f) L’Assemblea Generale deve essere tenuta in via ordinaria
ogni anno. Viene convocata in via straordinaria ogni qual volta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o anche per richiesta
avanzata da almeno 1/3 degli iscritti all’associazione.
La richiesta va indirizzata, per iscritto, al consiglio direttivo
e deve contenere l’indicazione
dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’assemblea.
La data, la località e l’ordine del giorno dell’assemblea
vengono fissati dal consiglio direttivo lmeno quindici giorni
prima dell’assemblea. . La convocazione dell’assemblea
verrà resa
nota mediante lettera circolare a tutti gli Associati almeno
dieci giorni prima dell’Assemblea stessa. L’assemblea
sia ordinaria che straordinaria è convocata in prima e
seconda convocazione.
L’Assemblea in prima convocazione è valida con la
presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda
convocazione è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione potrà tenersi almeno cinque ore
dopo la prima convocazione. Ciascun associato potrà delegare,
per iscritto, altro associato il quale non potrà assumere
più di
tre deleghe. In tal caso i quattro voti debbono essere espressi
contemporaneamente. L’assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione.
Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza
semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
g) Rientrano nei compiti dell’Assemblea:
* Delibera su proposta del Consiglio Direttivo circa le attività dell’Assemblea
* Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale,
il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
* Elegge tra gli associati i componenti il Consiglio Direttivo,
in numero massimo fino a 11, nonché il Presidente, il
Vice-Presidente e il Segretario Generale
* Approva il regolamento interno nonché fissa l’importo
delle quote annuali associative e/o modifica quelle preesistenti
* Discute ed approva il rendiconto finanziario dell’associazione
* Delibera sull’indirizzo economico, culturale dell’Associazione;
h) L’Assemblea dovrà essere presieduta dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente;
in mancanza di tutti e due l’Assemblea sarà presieduta
dal segretario generale. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea
sono svolte da un socio designato, di volta in volta, dall’Assemblea
i) L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, salvo nei casi
previsti ai sensi dell’art. 21 comma 2 e 3 del Codice Civile
l) Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a voto palesi,
salvo apposita diversa decisione dell’Assemblea stessa
m) Le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutino segreto,
salvo decisioni assunte di volta in volta dall’Assemblea
n) Di ogni riunione assembleare viene redatto un verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario
Art. 14) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo decisionale dell’associazione
Esso è responsabile della pratica attuazione dei deliberati
dell’assemblea
Viene nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo
di due membri effettivi, come verrà determinato dall’assemblea
stessa, elevabile a dieci anche mediante istituto della cooptazione.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro
nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
I compensi dovuti ai membri del consiglio direttivo saranno determinati
dall’Assemblea dei Soci
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere rieletti. Nel caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento
definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà, mediante istituto
della cooptazione, al reintegro.
Qualora le assenze alle riunioni fossero superiori a tre ingiustificate,
il consiglio direttivo provvederà a reintegrarsi mediante libera
cooptazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o dal Segretario
Generale almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta la convocazione
venga richiesta da almeno 1 o 2/3 dei suoi componenti. La convocazione
deve essere fatta con lettera A/R da inviare almeno cinque giorni prima
della data della seduta.Tutta via, in casi di eccezionale urgenza il
termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. L’avviso
di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi componenti. Tutte le
decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
La carica di consigliere è a titolo gratuito.
Limitazione alla nomina in seno al consiglio direttivo:
possono essere eletti, a far parte del consiglio direttivo, tutti gli
associati iscritti al libro-soci. La presente limitazione non è valida solo per
l’istituto di cooptazione
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione
degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione
ordinaria e straordinaria
In particolare il Consiglio:
A. Convoca l’assemblea generale fissandone le modalità
B. Elegge nel proprio seno il Segretario Generale
C. Assicura la direzione quotidiana dell’attività e delibera su
tutte le questioni di normale gestione
D. Nominai responsabili di gestione delle sedi operative (filiali)
E. Provvede al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’associazione
e conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell’associazione
F. Amministra il patrimonio sociale
G. Dichiara la decadenza dell’incarico dei consiglieri che per tre volte
consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo
casi di eccezionale comprovata disponibilità, o che non abbiano assolto
per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati
H. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione
I. Giudica sulle controversie fra associati
J. Esamina e delibera l’ammissione degli associati
K. Delibera la quota associativa annuale distinta per tipologia di associato
e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative
scadenze
L. Approva i prospetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato
patrimoniale, da presentare all’assemblea degli associati
M. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative
norme e modalità
N. Nomina e revoca: dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento
riguardante il personale
O. Nomina e revoca consulenti, anche esterni, all’associazione
P. Nomina, mediante istituto della cooptazione, i membri del Comitato Tecnico
Q. Stabilisce il compenso spettante eventualmente al Presidente ed al Vice-presidente
dell’Associazione
Art: 15) Presidente
a) Il Presidente dell’associazione dura in carica un triennio,
al termine del quale potrà essere rieletto; presiede il consiglio
direttivo dell’associazione
b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione,
la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi
ed in giudizio
c) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione
e del buon andamento degli affari sociali. Dispone dei fondi sociali,
apre, movimenta ed estingue i conti correnti bancari e postali. Il
Presidente sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione,
a tale scopo potrà effettuare qualunque operazione ritenuta
necessaria
d) Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo sottoponendolo
al consiglio direttivo per l’approvazione
e) Al Presidente apetta la firma per gli atti sociali che impegnano
l’associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi
f) Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione
delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo
g) L’incarico di Presidente potrà essere anche a titolo
gratuito
h) Il Presidente ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti
anche fra i non associati, a svolgere funzioni particolari, effettuare
convenzioni
i) Il Presidente può delegare al Vice-president o il Segretario
generale e parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente
j) Stipula accordi con interlocutori esterni
k) Presiede l’Assemblea generale dei Soci, presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario e opportuno,
o a seguito della richiesta dei Consiglieri
l) Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
dei soci e del Consiglio direttivo e sull’osservanza delle
disposizioni dello statuto
m) Conferisce mandato di apertura delle sedi con facoltà di
commissariamento per gravi motivi di gestione
n) Esercita le altre funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio
Direttivo, con facoltà di delega ad altri membri dell’Associazione
o) In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le sue attribuzioni
sono demandate al Vice-Presidente o al Segretario generale
p) Conferisce revoche e procure
Art. 16) Vice Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento di quest’ultimo. I Vice-Presidenti coadiuvano il
Presidente nella gestione dell’Associazione
Art: 17) Segretario
Il Segretario, in sintonia con il Presidente, dà attuazione
alle delibere del Consiglio Direttivo; delega e commissaria le sedi
secondarie; nomina delegati pro-tempore per la promozione dell’attività di
G.I.P.; ha la rappresentanza politica dell’associazione
Art: 18) Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è un organo facoltativo
I membri del comitato tecnico sono nominati, mediante l’istituto
della cooptazione, dal Consiglio Direttivo e durano in carica un anno
e possono essere nominati nuovamente
I membri nominati al consiglio direttivo possono essere scelti anche
tra i non associati
Il Comitato Tecnico ha il compito di:
• Studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, convegni e
quanto altro organizzato dall’Associazione
• Effettuare analisi di marketing, relative ad ogni attività programmata
dall’Associazione prima del loro svolgimento
• Collaborare con gli altri organi dell’Associazione per il
raggiungimento dello scopo sociale
Tutte le delibere del Comitato Tecnico dovranno essere sottoposte alla
delibera del Consiglio direttivo al quale saranno inviate entro sette
(7) giorni dalla riunione del comitato tecnico
Il Comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’Associazione
in carica ed in sua assenza da un delegato, e si compone di un numero
da 3 a 10 componenti. L’incarico di membro del comitato tecnico
potrà essere anche a titolo gratito. Attualmente il comitato
tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente
Art. 19) Controversie Associali
Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a devolvere,
agli organi associativi specificatamente preposti, ogni controversia
che dovesse insorgere tra loro
Art. 20) Inadempienze Associati
Il Consiglio direttivo prende atto delle inadempienze degli associati
alle obbligazioni che derivano dalla legge, al presente statuto nonché del
comportamentale non conforme alla educazione civica o gravemente
lesivo dell’etica morale e comportamentale, e potrà adottare
a seconda della gravità della mancanza, il provvedimento di
espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa.In caso
di mancanze particolarmente lievi potrà essere adottata la
semplice censura scritta
Art. 21) Atti Disciplinari
Nel caso che l’iscritto compia atti o fatti che possano comportare
l’applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente, mediante
lettera, contesta tali fatti o atti all’iscritto medesimo invitandolo
a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della
lettera di contestazione degli eddebiti
Art. 22) Ratifica
Il presente Statuto, così come le successive variazioni, entrano
in vigore immediatamente dopo la loro rattifica da parte del Consiglio
Direttivo. In tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale
riguardante le adunanze medesime
Art. 23) Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle norme vigenti in materia, ed in particolare modo alle disposizioni
contenute nell’art.111 del T.U.I.R. d.p.r. 917 del 22/12/86
e successive leggi di modifica ed integrazione
|