ASSEMIGRA
Associazione Servizi Sociali Migranti
Per combattere ogni tipo di violenza morale, materiale, politica,sociale, giudiziale e del lavoro

Art. 1) Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata ASSEM

Art. 2) Sede Legale
L’associazione ASSEM ha sede in Bologna, Via Stoppato 13

Art. 3) Durata
L’associazione ha durata fino al 31/12/2070. Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) Sedi esterne / Filiali
L’associazione potrà aprire altre sedi operative sia in Italia che all’estero. Ogni sede operativa si dovrà attenere sia al presente statuto che alle delibere degli organi dell’Associazione stessa. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal consiglio direttivo o dal Segretario generale e con la qualifica di socio ordinario.
Il Responsabile può essere scelto anche trai non associati. L’incarico di responsabile della sede operativa potrà essere anche a titolo gratuito.

Art. 5) Oggetto / Scopo
L’Associazione ha carattere tutelare e culturale; è apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.
L’associazione ha per oggetto:
- Tutela ed assistenza, sotto ogni forma possibile, per la persona, imprese, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, forme associative, con o senza scopo di lucro, e privati cittadini per quanto concerne rapporti con Tribunali, avvocati, istituzioni, enti o privati e/o organizzazioni operanti nel settore della giustizia, del commercio e tutela dei consumatori e loro problematiche con sede in Italia o all’estero;
- Organizzazione di convegni, meeting, congressi e corsi atti alla diffusione del corretto rapporto diritti-doveri tra utente e operatori della giustizia o struttura similare con qualunque mezzo idoneo allo scopo;
Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà inoltre:
- costituire fondi di assistenza e/o garanzia;
- partecipare a organismi con potere decisionale di Enti, Organismi a tutela del diritto e altre strutture affini che tutelino il cittadino:
- partecipare in attività di coordinamento con varie associazioni di categoria;
- realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli associati

Art. 6) Obbligazioni e Responsabilità
L’associazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo

Art. 7) Soci
Possono essere iscritti all’associazione tutti coloro che ne presentino richiesta scritta intestata al Consiglio Direttivo. Le domande di adesione debbono essere presentate presso la sede legale o presso una delle sedi operative (filiali).
L’ammissione è ad assoluta discrezione del consiglio direttivo
I soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori e onorari
Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, al momento dell’iscrizione devono redigere obbligatoriamente il Modulo di Domanda con la relativa dichiarazione sulla Legge della Privacy. Devono, inoltre, dichiarare sempre se appartengono ad altre organizzazioni e gli eventuali incarichi ricoperti
La qualifica di socio non è trasferibile

7/a) Socio fondatore: colui che ha partecipato alla costituzione dell’Associazione;
7/b) Socio ordinario: colui che partecipa attivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto in assemblea, ed eventuale responsabile di filiale;
7/c) Socio sostenitore: colui che condivide l’attività e lo scopo dell’Associazione, partecipa attivamente alla vita stessa, usufruisce degli eventuali servizi, consulenze, convenzioni e quant’altro messo a disposizione dell’Associazione per i suoi Associati
7/d) Socio onorario: colui che viene chiamato a far parte dell’Associazione per particolari meriti riconosciuti e deliberati dal Consiglio Direttivo

Art. 8) Diritti dei Soci
I Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, hanno diritto di:

a) Partecipare all’Assemblea dei Soci nei modi indicati nello Statuto;
b) Eleggere il Consiglio direttivo, il Presidente ed il Vice-Presidente, rivestire cariche sociali secondo quanto disposto dallo Statuto;
c) Partecipare alle attività dell’Associazione
d) Ricevere le eventuali Pubblicazioni emesse dall’Associazione;
e) Avvalersi delle eventuali convenzioni effettuate dall’Associazione;
f) Avvalersi dei vari Consulenti messi a disposizione dell’Associazione
g) Partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione nel quadro delle proprie attività

Art. 9) Doveri dei Soci
Gli iscritti all’Associazione sono tenuti:

a) All’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
b) Ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l’Associazione;
c) All’osservanza dei principi di educazione civica ed etica morale e comportamentale;
d) Al puntuale versamento delle quote associative e contributi straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite ogni anno dal consiglio direttivo. L’iscritto, non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade automaticamente da qualsiasi incarico, anche elettivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza. L’adesione all’associazione è annuale (1 gennaio – 31 dicembre)
e) Tutti i Soci hanno il dovere di osservare e rispettare le disposizioni dello Statuto;
f) I Soci ordinari e gli eventuali Responsabili di Filiale hanno il dovere di far rispettare e osservare le disposizioni dello Statuto nella loro zona di rispetto. Nell’eventualità che venissero a conoscenza di anomalie o irregolarità, sono tenuti a informare immediatamente la sede dell’Associazione, direttamente il Consiglio Direttivo. Lo stesso, se riterrà opportuno, prenderà i giusti provvedimenti
g) I Soci ordinari e/o i Responsabili di Filiale hanno il dovere di ricevere e/o segnalare eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant’altro possa essere utile allo svolgimento dell’oggetto dell’Associazione nella loro zona di rispetto;
h) Il mancato pagamento delle quote d’iscrizione e/o il rinnovo della stessa sospende immediatamente tutti i privilegi, consulenze, diritti e quant’altro è riservato ai soci;
i) La quota associativa non è trasferibile per atto trai vivi e non è rivalutabile

Art. 10) Cessazione della qualifica di Socia
La qualifica di Socio ed i relativi diritti possono decadere nei seguenti casi:

a) Dimissioni
b) Morosità
c) Radiazione

Il Socio che non intendesse più far parte dell’Associazione deve presentare formale richiesta scritta, per recesso, al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’Anno in corso della presentazione, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine dell’anno cioè entro il 30 settembre
La cessazione della qualifica di Socio, nel caso previsto dalla lettera c), si verifica nel caso di Soci che, per aver gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto, rendessero incompatibile la loro permanenza nell’Associazione. La cessazione della qualifica di Socio, nei casi previsti dalle lettere b) e c) viene deliberata
Direttamente dal Consiglio direttivo, su richiesta esplicita del Presidente
Il Socio, di cui sia stata comunque definita la cessazione della qualifica, non ha diritto di rimborso né totale né parziale delle quote versate.

Art. 11) Patrimonio
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) Quote annuali degli associati;
b) Contributi straordinari deliberati dall’assemblea, dal consiglio direttivo o volontari;
c) Beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;
d) Donazioni, lasciti, liberalità, contributi e/o sovvenzioni pubbliche e private;
e) Introiti diversi derivanti dalle proprie eventuali attività.
Prima del 31 gennaio di ogni anno, il consiglio direttivo stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno in corso.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto:
a) Ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’associazione stessa;
b) Ad associazioni di ricerca medica;
c) Famiglie disagiate, senzatetto o senza reddito, barboni
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile

Art.12) ORGANI STATUTARI E RELATIVE CARICHE
Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
  • IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • IL PRESIDENTE
  • IL VICE PRESIDENTE
  • IL SEGRETARIO GENERALE
  • IL COMITATO TECNICO

Art. 13) Assemblea degli Associati (Generale)

  • a) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci
    b) Hanno diritto all’intervento all’Assemblea tutti i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto
    c) In particolare tutti gli Associati hanno diritto di voto nelle Assemblee convocate per la modificazione dello Statuto o per la nomina degli organi direttivi
    d) All’Associato spetta un singolo voto da esprimere direttamente o personalmente o mediante delega ad un altro associato. Ciascuno non può rappresentare più di uno associato.
    e) L’Assemblea dei Soci è sovrana; le deliberazioni a norma degli articoli che seguono sono efficaci nei confronti di tutti gli Associati
    f) L’Assemblea Generale deve essere tenuta in via ordinaria ogni anno. Viene convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o anche per richiesta avanzata da almeno 1/3 degli iscritti all’associazione. La richiesta va indirizzata, per iscritto, al consiglio direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’assemblea. La data, la località e l’ordine del giorno dell’assemblea vengono fissati dal consiglio direttivo lmeno quindici giorni prima dell’assemblea. . La convocazione dell’assemblea verrà resa nota mediante lettera circolare a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima dell’Assemblea stessa. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata in prima e seconda convocazione.
    L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
    La seconda convocazione potrà tenersi almeno cinque ore dopo la prima convocazione. Ciascun associato potrà delegare, per iscritto, altro associato il quale non potrà assumere più di tre deleghe. In tal caso i quattro voti debbono essere espressi contemporaneamente. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    g) Rientrano nei compiti dell’Assemblea:
    * Delibera su proposta del Consiglio Direttivo circa le attività dell’Assemblea
    * Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale, il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
    * Elegge tra gli associati i componenti il Consiglio Direttivo, in numero massimo fino a 11, nonché il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale
    * Approva il regolamento interno nonché fissa l’importo delle quote annuali associative e/o modifica quelle preesistenti
    * Discute ed approva il rendiconto finanziario dell’associazione
    * Delibera sull’indirizzo economico, culturale dell’Associazione;
    h) L’Assemblea dovrà essere presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di tutti e due l’Assemblea sarà presieduta dal segretario generale. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte da un socio designato, di volta in volta, dall’Assemblea

i) L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, salvo nei casi previsti ai sensi dell’art. 21 comma 2 e 3 del Codice Civile
l) Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a voto palesi, salvo apposita diversa decisione dell’Assemblea stessa
m) Le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutino segreto, salvo decisioni assunte di volta in volta dall’Assemblea
n) Di ogni riunione assembleare viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 14) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo decisionale dell’associazione
Esso è responsabile della pratica attuazione dei deliberati dell’assemblea
Viene nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di due membri effettivi, come verrà determinato dall’assemblea stessa, elevabile a dieci anche mediante istituto della cooptazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
I compensi dovuti ai membri del consiglio direttivo saranno determinati dall’Assemblea dei Soci
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà, mediante istituto della cooptazione, al reintegro.
Qualora le assenze alle riunioni fossero superiori a tre ingiustificate, il consiglio direttivo provvederà a reintegrarsi mediante libera cooptazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o dal Segretario Generale almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta la convocazione venga richiesta da almeno 1 o 2/3 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con lettera A/R da inviare almeno cinque giorni prima della data della seduta.Tutta via, in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La carica di consigliere è a titolo gratuito.
Limitazione alla nomina in seno al consiglio direttivo:
possono essere eletti, a far parte del consiglio direttivo, tutti gli associati iscritti al libro-soci. La presente limitazione non è valida solo per l’istituto di cooptazione
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria
In particolare il Consiglio:
A. Convoca l’assemblea generale fissandone le modalità
B. Elegge nel proprio seno il Segretario Generale
C. Assicura la direzione quotidiana dell’attività e delibera su tutte le questioni di normale gestione
D. Nominai responsabili di gestione delle sedi operative (filiali)
E. Provvede al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’associazione e conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell’associazione
F. Amministra il patrimonio sociale
G. Dichiara la decadenza dell’incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo casi di eccezionale comprovata disponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati
H. Emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione
I. Giudica sulle controversie fra associati
J. Esamina e delibera l’ammissione degli associati
K. Delibera la quota associativa annuale distinta per tipologia di associato e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative scadenze
L. Approva i prospetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea degli associati
M. Stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità
N. Nomina e revoca: dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale
O. Nomina e revoca consulenti, anche esterni, all’associazione
P. Nomina, mediante istituto della cooptazione, i membri del Comitato Tecnico
Q. Stabilisce il compenso spettante eventualmente al Presidente ed al Vice-presidente dell’Associazione

Art: 15) Presidente

a) Il Presidente dell’associazione dura in carica un triennio, al termine del quale potrà essere rieletto; presiede il consiglio direttivo dell’associazione
b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio
c) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Dispone dei fondi sociali, apre, movimenta ed estingue i conti correnti bancari e postali. Il Presidente sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione, a tale scopo potrà effettuare qualunque operazione ritenuta necessaria
d) Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo sottoponendolo al consiglio direttivo per l’approvazione
e) Al Presidente apetta la firma per gli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi
f) Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo
g) L’incarico di Presidente potrà essere anche a titolo gratuito
h) Il Presidente ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche fra i non associati, a svolgere funzioni particolari, effettuare convenzioni
i) Il Presidente può delegare al Vice-president o il Segretario generale e parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente
j) Stipula accordi con interlocutori esterni
k) Presiede l’Assemblea generale dei Soci, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario e opportuno, o a seguito della richiesta dei Consiglieri
l) Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e sull’osservanza delle disposizioni dello statuto
m) Conferisce mandato di apertura delle sedi con facoltà di commissariamento per gravi motivi di gestione
n) Esercita le altre funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di delega ad altri membri dell’Associazione
o) In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate al Vice-Presidente o al Segretario generale
p) Conferisce revoche e procure

Art. 16) Vice Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nella gestione dell’Associazione

Art: 17) Segretario
Il Segretario, in sintonia con il Presidente, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo; delega e commissaria le sedi secondarie; nomina delegati pro-tempore per la promozione dell’attività di G.I.P.; ha la rappresentanza politica dell’associazione

Art: 18) Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è un organo facoltativo
I membri del comitato tecnico sono nominati, mediante l’istituto della cooptazione, dal Consiglio Direttivo e durano in carica un anno e possono essere nominati nuovamente
I membri nominati al consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i non associati
Il Comitato Tecnico ha il compito di:


• Studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, convegni e quanto altro organizzato dall’Associazione
• Effettuare analisi di marketing, relative ad ogni attività programmata dall’Associazione prima del loro svolgimento
• Collaborare con gli altri organi dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale
Tutte le delibere del Comitato Tecnico dovranno essere sottoposte alla delibera del Consiglio direttivo al quale saranno inviate entro sette (7) giorni dalla riunione del comitato tecnico

Il Comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’Associazione in carica ed in sua assenza da un delegato, e si compone di un numero da 3 a 10 componenti. L’incarico di membro del comitato tecnico potrà essere anche a titolo gratito. Attualmente il comitato tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente

Art. 19) Controversie Associali
Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a devolvere, agli organi associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro

Art. 20) Inadempienze Associati
Il Consiglio direttivo prende atto delle inadempienze degli associati alle obbligazioni che derivano dalla legge, al presente statuto nonché del comportamentale non conforme alla educazione civica o gravemente lesivo dell’etica morale e comportamentale, e potrà adottare a seconda della gravità della mancanza, il provvedimento di espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa.In caso di mancanze particolarmente lievi potrà essere adottata la semplice censura scritta

Art. 21) Atti Disciplinari
Nel caso che l’iscritto compia atti o fatti che possano comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente, mediante lettera, contesta tali fatti o atti all’iscritto medesimo invitandolo a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione degli eddebiti

Art. 22) Ratifica
Il presente Statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro rattifica da parte del Consiglio Direttivo. In tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale riguardante le adunanze medesime

Art. 23) Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare modo alle disposizioni contenute nell’art.111 del T.U.I.R. d.p.r. 917 del 22/12/86 e successive leggi di modifica ed integrazione

 


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Associazione Servizi Solidali Migranti
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